Soggiorni di Studio all'estero
Soggiorni didattico - educativi
-
Servizio attivo
A chi è rivolto
Agli organizzatori di soggiorni didattico educativi
Descrizione
I soggiorni didattico educativi possono svolgersi nell’ambito del territorio regionale a seguito di autorizzazione concessa dall’amministrazione comunale territorialmente competente, sulla base di una richiesta presentata su apposita modulistica, dal legale rappresentante dell’ente o associazione interessata, o suo delegato, almeno quaranta giorni prima del loro inizio.
I soggiorni didattico educativi sono di due tipologie:
a) i campeggi temporanei di cui all’articolo 38 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), che abbiano una durata massima di venti giorni come indicato nell’atto di autorizzazione rilasciato dal comune territorialmente competente;
I soggiorni didattico educativi sono di due tipologie:
a) i campeggi temporanei di cui all’articolo 38 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), che abbiano una durata massima di venti giorni come indicato nell’atto di autorizzazione rilasciato dal comune territorialmente competente;
b) i soggiorni in accantonamento, che abbiano durata massima di venti giorni e siano realizzati in immobili dotati della abitabilità, aventi le caratteristiche della civile abitazione e con servizi igienici, bagni o docce nella misura di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).
Nella richiesta di autorizzazione il richiedente è obbligato a fornire o autocertificare il possesso dei requisiti e l’esistenza delle condizioni di cui agli allegati A e B.
N.B. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, ed in assenza di una sua accettazione o di un suo diniego scritto e motivato, l’autorizzazione allo svolgimento del campeggio o del soggiorno in accantonamento si intende concessa.
Per lo svolgimento di soggiorni di durata inferiore ai quattro giorni l’autorizzazione non è richiesta, fermo restando l’obbligo del possesso dei requisiti e l’esistenza delle condizioni di cui agli allegati A e B.
N.B. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, ed in assenza di una sua accettazione o di un suo diniego scritto e motivato, l’autorizzazione allo svolgimento del campeggio o del soggiorno in accantonamento si intende concessa.
Per lo svolgimento di soggiorni di durata inferiore ai quattro giorni l’autorizzazione non è richiesta, fermo restando l’obbligo del possesso dei requisiti e l’esistenza delle condizioni di cui agli allegati A e B.
Come fare
Inviare la modulistica compilata con i relativi allegati alla PEC del Comune di San Marcello Piteglio: comunedisanmarcellopiteglio@pec.it
Cosa serve
REQUISITI E CONDIZIONI per lo svolgimento dei soggiorni didattico educativi in campeggio
Gli organizzatori dei campeggi in sede di istanza di autorizzazione allo svolgimento devono, pena il non accoglimento della richiesta, presentare, in allegato alla domanda:
- Il numero dei partecipanti nonché degli adulti accompagnatori, in numero minimo di uno ogni dieci dei quali almeno uno titolare di un attestato di frequenza di un corso di primo soccorso sanitario conforme nei contenuti alle disposizioni di cui al DM 15 luglio 2003 n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15 comma 3 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni).
Entro le 48 ore successive all’inizio del soggiorno, gli organizzatori sono tenuti a produrre al comune autorizzante l’elenco dei partecipanti effettivi.
Gli organizzatori nell’istanza di autorizzazione allo svolgimento devono dichiarare:
- la piena disponibilità delle autorizzazioni alla partecipazione dei minori da parte dei genitori o di chi ne esercita le funzioni;
- la piena disponibilità dei fondi da occupare per il campeggio per il periodo interessato;
- la piena disponibilità dell’autorizzazione al transito nei fondi interessati al passaggio delle comitive per il raggiungimento dell’area di campeggio;
- il rispetto delle disposizioni vigenti in materia assicurativa per i partecipanti;
- l’impegno al ripristino dello stato dei luoghi al termine dell’attività;
- la disponibilità di una cassetta di pronto soccorso;
- l’impegno ad effettuare la raccolta dei rifiuti prodotti secondo i principi della raccolta differenziata e il loro conferimento presso l’area di raccolta in maggiore prossimità all’area di campeggio, Inoltre
Solo per Allegato A relativamente ai Campeggi
l’impegno all’utilizzo di un wc da campeggio nella misura di uno per ogni dieci partecipanti, con l’impegno allo svuotamento giornaliero delle deiezioni in una fossa di profondità di almeno un metro, localizzata in area non interferente con acquedotti o sorgenti di acqua potabile fuori dalle rispettive aree di rispetto, disinfettata con materiali non inquinanti, e completamente ricoperta con la terra dello scavo al termine del suo utilizzo, o al conferimento giornaliero secondo le norme di legge quando si sia in presenza di sostanze chimiche per le quali non esista autorizzazione al rilascio nell’ambiente;
le modalità per garantire un adeguato approvvigionamento di acqua potabile.
Il rispetto delle norme di prevenzione per l’accensione di fuochi di cui al Capo IV del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana)
Solo per Allegato B relativamente agli accantonamenti
le caratteristiche della civile abitazione dell’immobile sede del soggiorno, nonché la disponibilità per gli utenti di servizi igienici, bagni o docce nella misura indicata alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 35 del dpgr 23 aprile 2001 n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).
A seguito è disponibile la normativa completa e la modulistica; si ricorda che per le associazioni non iscritte al registro del terzo settore è richiesto il pagamento dell'imposta di bollo.
Cosa si ottiene
L'autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni didattico - educativi
Tempi e scadenze
Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, ed in assenza di una sua accettazione o di un suo diniego scritto e motivato, l’autorizzazione allo svolgimento del campeggio o del soggiorno in accantonamento si intende concessa.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Commercio - Sviluppo Economico
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Documenti - Normativa
Modulistica
Argomenti
Ultimo aggiornamento pagina: 02/01/2025 10:00:29
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