A chi è rivolto

A coloro che svolgono un'attività circolistica

Descrizione

Nelle sedi delle associazioni e nei circoli privati è possibile svolgere, direttamente o affidando in gestione a terzi, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati.

Hanno natura commerciale le associazioni e i circoli che non si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 148 e 149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Per circolo si intende una libera associazione costituita tra cittadini con finalità ricreative, culturali, sportive, sociali, che svolge la propria attività senza fini di lucro, a beneficio dei propri soci in locali o spazi non aperti al pubblico.

La normativa di riferimento distingue tra circoli che sono aderenti o meno ad enti a carattere nazionale, le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, nonché tra circoli che sono o meno in possesso delle caratteristiche richieste dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), aggiornato con le modifiche da ultimo introdotte dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178.

L'adesione o affiliazione a Ente o organizzazione nazionale riconosciuta dal Ministero deve essere comprovata e dichiarata e inoltre confermata annualmente.

 I locali nei quali si effettua la somministrazione di alimenti e bevande devono essere conformi alle vigenti normative igienico-sanitarie, urbanistico-edilizie e di sorvegli abilità. 
Il circolo non deve esporre all'esterno insegne relative alla somministrazione e gli spazi nei quali avviene la somministrazione non devono essere accessibili direttamente dalla pubblica strada. 
Il titolo abilitante alla somministrazione costituisce anche licenza di polizia ai sensi dell'art. 86 TULPS ed abilita all'installazione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'art. 86 commi 6 e 7 sempre del TULPS.






Come fare

L'avvio e il subingresso sono subordinate alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare direttamente all'Ufficio Commercio del Comune all'indirizzo PEC: comunedisanmarcellopiteglio@pec.it


La somministrazione può avvenire soltanto presso la sede dove sono svolte le attività istituzionali di circoli e, prima di iniziare l'attività, è necessario presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune unitamente alla notifica sanitaria.

Il tipo di attività consentita (es. preparazione e somministrazione di alimenti e bevande o sola somministrazione) è descritta nella comunicazione stessa.

Come presentare la domanda

- consegna a mano all’ufficio protocollo dell’ente competente (la data di presentazione è quella della consegna)
- inoltro postale (la data di presentazione è quella di ricezione da parte dell’ente) posta elettronica certificata comunedisanmarcellopiteglio@pec.it

La comunicazione va presentata prima dell’inizio effettivo dell’attività o delle variazioni o al massimo
lo stesso giorno di avvio.

Nella domanda il legale rappresentante deve, allegando copia non autenticata dell’atto costitutivo o dello statuto, dichiarare:

- il tipo di attività di somministrazione;
- l’ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
- che l’associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli artt.148 e 149 del Testo unico delle imposte sui redditi.( N.B. il TUIR è stato modificato e quindi l’art.111 corrisponde nel testo vigente all’art.148 e l’art.111-bis all’art.149);
- che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministero dell’Interno e di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

Alla notifica sanitaria andrà allegato il versamento dei diritti istruttori USL, ammontanti ad EURO 39,00 , da effettuarsi mediante una delle seguenti modalità :
 
C/C POSTALE 10947513
IBAN BANCOPOSTA IT47O0760113800000010947513
Intestato Azienda USL Toscana Centro - Piazza Santa Maria Nuova 1 Firenze

N.B.: NELLA CAUSALE DEL VERSAMENTO OCCORRE INDICARE : “COD. Z34”

Per ulteriori informazioni in merito al pagamento dei diritti USL contattare direttamente l'USL TOSCANA CENTRO


Si evidenzia che il D.P.R. n.235/2001 prevede per tutte le associazioni e i circoli, indipendentemente dal fatto che siano aderenti o meno ad enti nazionali con finalità assistenziali, un’agevolazione in merito ai locali da utilizzare per la somministrazione ai soci: il legale rappresentante infatti nella SCIA o nella domanda di autorizzazione non deve dichiarare che questi sono a norma con le vigenti disposizioni sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici. L’art.32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 dispone infatti che “La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”

In caso di difficoltà nella compilazione dei documenti contattare l'Ufficio per fissare un appuntamento.



Cosa serve

Per svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci occorre che il presidente pro-tempore dichiari:

- requisiti di onorabilità indicati in modo specifico nel modulo unificato e standardizzato;
- affiliazione ad ente o organizzazione nazionale avente finalità assistenziale riconosciuta dal Ministero dell'Interno;
- locali dove avviene la somministrazione conformi alle norme e prescrizioni in materia igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal DM 564/92 e successive modificazioni;
- di essere un'associazione senza scopo di lucro, secondo le disposizioni previste dall’articolo 148, commi 3, 5 e 8, del testo unico delle imposte sui redditi;
- di possedere un atto costitutivo ed uno statuto registrati all'Agenzia delle Entrate o redatti con atto pubblico (del notaio) o scrittura privata autenticata da un notaio.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere affidata, in gestione temporanea, ad altro soggetto, previa stipula di un contratto di affitto di ramo d'azienda redatto da notaio o tramite scrittura privata autenticata dal notaio.

Con il D.P.R. 147/2012, di modifica del D.Lgs. 59/2010 - Direttiva Servizi, è stato chiarito che non è necessario dimostrare il possesso dei requisiti professionali per la somministrazione ed il commercio indicati all'art. 71, qualora la somministrazione sia riservata ai propri soci, anche nel caso in cui la somministrazione si affidata ad una ditta esterna.

Cosa si ottiene

La SCIA per l’attività, una volta inviata, consente l’esercizio dell’attività stessa.

Tempi e scadenze

Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Commercio - Sviluppo Economico

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Modulistica

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 31/12/2024 09:19:20

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