Modalità di richiesta
Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di un'attività di vendita in spacci interni nel settore non alimentare si applica il regime amministrativo della SCIA (art. 19 della Legge 241/1990), prevista quando l'attività può essere avviata immediatamente.
Entro 60 giorni il Comune effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
E' sufficiente la sola Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando per il settore alimentare il codice attività 47.106.1R e per il settore non alimentare il codice attività 47.106.2R.
Per il subingresso in un'attività di vendita in spacci interni si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato.
E' sufficiente una comunicazione da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.106.1R per il settore alimentare e il codice attività 47.106.2R per il settore non alimentare.
Per la cessazione di un'attività di vendita in spacci internI si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto con la presentazione al SUAP.
E' sufficiente una comunicazione da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando i codici attività di cui sopra.